L’Italia ed i pagamenti con moneta elettronica. Un lungo e per certi versi tormentato avvicinamento, se lo si guarda da un punto di vista normativo oppure secondo il punto di vista degli esercenti e della loro propensione ad accettarlo completamente nei termini in cui si presenta oggi; mentre i consumatori, pur con evidenti differenziazioni che emergono dalle statistiche in base ai campioni considerati, mostrano una propensione in tendenziale crescita, anche marcata, all’utilizzo di tali strumenti di pagamento.
Il legislatore italiano ha temporeggiato sinora di fronte all’opportunità di rendere la normativa ed i frangenti operativi realmente favorevoli ad una diffusa e definitiva accoglienza di tali metodi di pagamento, in special modo presso i piccoli commercianti al dettaglio. Sicuramente il fenomeno ha implicazioni di carattere sia economico, sia culturale, ma la sua tendenza è altrettanto sicuramente irreversibile, necessitando quindi di idonea comprensione e di un corretto approccio imprenditoriale, che permettano all’esercente di farne un fattore organizzativo positivo e fondante il proprio successo nel mercato. Non appare possibile ignorare la rapida crescita di interesse e di effettivo utilizzo a livello mondiale concernente i sistemi di pagamento elettronici, dalle carte di credito, alle carte di debito o ai semplici bancomat, oramai percepiti come ordinari mezzi per effettuare acquisti sia nei negozi fisici che nei negozi on line che per regolare altri pagamenti per esempio di servizi o di utenze o di tributi, per giungere alla recente ribalta dei pagamenti di prossimità (mobile proximity payment) lanciati da alcuni dei più importanti attori del mercato mondiale. Questo sia guardando alla necessità di poter rispondere all’aspettativa della clientela, sia anche in un’ottica strategica di mercato, all’interno della quale sempre più quello che un tempo era il tradizionale commerciante al dettaglio si ritroverà a dover essere in grado di ripensare il proprio modello di attività, che si discosterà dall’immaginario dei decenni passati per abbracciare esperienze di acquisto accattivanti per il pubblico e votarsi a considerare ed a puntare a forme di commercio elettronico e caratterizzate da altri elementi innovativi, da rivedere e da aggiornare sempre più frequentemente.
In uno scenario di questo tipo la totale familiarità con i metodi di pagamento elettronico e la loro pacifica implementazione appaiono nulla di più che un elemento scontato.
Le mosse del legislatore italiano, sinora frammentarie e incomplete, hanno contribuito a dipingere un quadro ancora incerto, all’interno del quale spesso gli esercenti hanno dovuto inoltre lamentare costi eccessivi, sia in termini di implementazione che di gestione dei flussi di pagamento. D’altro canto il legislatore aveva imposto l’obbligo per commercianti e professionisti di dotarsi di strumenti che permettessero di accettare pagamenti in forma alternativa al contante, anche puntando a compiere dei passi avanti nel processo di tracciabilità dei flussi, ma tralasciando di definire il profilo sanzionatorio, rimasto una vera e propria lacuna.
Anche sulla spinta della direttiva europea sui servizi di pagamento e sulle commissioni interbancarie (c.d. PS2D, direttiva (UE) 2015/2366 del 25 novembre 2015), da recepirsi da parte degli stati membri entro il 1° gennaio 2018, sono allo studio diverse novità, che dovrebbero con ogni probabilità portare da un lato all’individuazione di un profilo sanzionatorio chiaro ed applicabile e dall’altro ad un intervento che assicuri una contrazione dei costi in capo agli esercenti collegati all’utilizzo di strumenti di pagamento alternativi al contante, come le carte ed il bancomat.
In particolare un’idea al vaglio e che gode attualmente di forte attenzione è quella di agganciare, con un intervento normativo di rinvio o mediante una norma interpretativa, gli esiti della violazione dell’obbligo all’articolo 693 del Codice Penale (oggetto di depenalizzazione) e quindi determinandosi l’irrogazione di una sanzione amministrativa sino a 30 Euro. Tale norma attualmente prevede la citata sanzione a fronte del rifiuto “di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato”. Intervento dalla mano leggera, come è evidente. Esso – va sottolineato – non sanzionerebbe tanto la mancanza del dispositivo POS, quanto il vero e proprio rifiuto del pagamento, tutelando, pertanto, maggiormente il diritto implicito dell’acquirente a poter scegliere la forma di pagamento preferita.
Il favore con il quale il legislatore italiano intenderebbe rimettersi al lavoro viene alla luce anche guardando al prossimo coordinato intervento sulla definizione delle commissioni interbancarie, sempre su ispirazione europea, che individuerebbe nella sostanza una commissione dello 0,3% sui pagamenti effettuati con carta di credito e dello 0,2% sui pagamenti effettuati con carta di debito o bancomat, per scendere ulteriormente per i pagamenti riguardanti acquisti di valore inferiore ai 5 Euro, assecondando quindi un utilizzo di tali metodi di pagamento anche per acquisti minimi.
La via è tracciata dall’evoluzione dei mercati ed ormai anche dalla normativa europea e di conseguenza nazionale. Si tratta di legiferare in maniera accorta con riferimento ai dettagli operativi più rilevanti, a favore di commercianti, professionisti e acquirenti.