Si torna a parlare di uno snellimento degli adempimenti richiesti alle reti di imprese non dotate di soggettività giuridica (in modo vagamente impreciso spesso per comodità identificate come reti-contratto, anche in sedi ufficiali), già ora sfuggenti a pressoché ogni incombenza di natura fiscale, non sussistendo in esse soggettività tributaria, e caratterizzate da una contabilità quanto mai particolare e spesso scarna e poco significativa, specie con riferimento alle voci di conto economico.
Proprio il limitato valore informativo della situazione patrimoniale – di cui il n°3 del comma 4 ter dell’art. 3 del D.L. 5/2009 a tutt’oggi chiede la redazione con l’applicazione delle disposizione civilistiche relative al bilancio delle società per azioni in presenza di fondo patrimoniale e organo comune deputato a svolgere attività con i terzi – ha fatto ritenere via via da più parti eccessivo quanto preteso dalla normativa e, pertanto, un possibile ostacolo ad un’ancora più ampia diffusione di questo tipo di aggregazione leggera, spesso – a torto o a ragione – riferimento dei progetti di concentrazione meno strutturati. E questo a fronte di un beneficio davvero scarso per il lettore del documento, anche considerando che da un punto di vista contabile le operazioni poste in essere trovano fondamentalmente rappresentazione presso le scritture delle imprese aderenti.
Senza voler trattare qui le casistiche e le interpretazioni dottrinali e di prassi, si vuole piuttosto ricordare come già negli anni passati il Legislatore aveva mostrato di essere pronto a riconsiderare le sue scelte in merito. Ecco che proprio in questi giorni, nascosto tra le pieghe del “collegato agricolo” in esame al Senato, ricompare in maniera concreta questa eventualità, che libererebbe le reti senza soggettività giuridica dall’adempimento di informativa contabile.
Si badi bene che ciò non riguarderebbe, com’è peraltro logico, le sole reti operanti nel settore primario, bensì qualsiasi rete d’imprese non dotata di soggettività giuridica, dal momento che il n°3 del comma 4 ter dell’art. 3 del D.L. 5/2009 verrebbe modificato come segue:
“[Se il contratto prevede l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un’attivita’, anche commerciale, con i terzi:] […]
3) qualora la rete d’impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale l’organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede”.
Eleve seguirà gli sviluppi dell’iter parlamentare.