Presa di posizione importante da parte dell’Agenzia delle Entrate, che aggiunge la componente di un documento di prassi alla giurisprudenza, nazionale e comunitaria, che si consolida via via.

Si tratta di un ulteriore riconoscimento della detraibilità dell’I.V.A. su acquisti prodromici all’avvio dell’attività.

Ciò risulta rilevante e più che condivisibile in particolar modo per quelle attività che richiedono un periodo preparatorio di durata consistente o comunque caratterizzato da una serie di investimenti e di costi da sostenersi in un momento antecedente a quello del lancio operativo strettamente inteso, ma del tutto coerenti ed inerenti all’attività che si accinge a svolgere, concetti sottolineati dalla stessa giurisprudenza. Esemplificando si possono enumerare attività con periodo di start-up prolungato pur con la necessità di procedere con la costituzione della società, attività caratterizzate da ricerca e sviluppo prodromica o con necessità di compiere pre-posizionamenti di mercato impegnativi, tuttavia queste appaiono essere solo delle casistiche per le quali l’evidenza è più netta, mentre viene riconosciuta la bontà dell’interpretazione in maniera generalizzata e non condizionata, se non ai presupposti tipici della detrazione.

La risposta n°584 dell’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto il diritto alla detrazione ad un soggetto passivo che aveva effettuato acquisti propedeutici all’esercizio di un’attività alberghiera poi non più avviata per cause strettamente operative e concrete. Le operazioni di natura meramente preparatoria rilevano, pertanto, indipendentemente dalla concreta successiva realizzazione del lancio operativo e dallo svolgimento dell’attività economica prefissata, rimanendo comunque onere del soggetto passivo la dimostrazione della correlazione con le operazioni attive, siano esse poi poste in essere o solamente progettate (rif. Cass. 16.7.2020, n°15239).

Il soggetto passivo potrà, pertanto, legittimamente considerare detraibile l’I.V.A. sin dalla liquidazione relativa all’effettuazione dell’acquisto, senza dover attendere che vengano ad esistenza correlate attività, pur sempre valutandone l’esistenza dei presupposti nello specifico.

Il quadro complessivo così riconosce la corretta considerazione alla realtà di molte nuove iniziative economiche, interessate o meno da revisioni delle proprie tempistiche di preparazione ed entrata nel mercato, ma soprattutto contraddistinte da piani di investimento anche importanti ed articolati, riconoscendo più ampiamente un concetto applicabile in modo ampio e generalizzato.

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